La disposizione relativa alla valutazione dell’esposizione al rischio stress lavoro-correlato, di cui all’art. 28, comma 1) del D.Lgs. 81/08, obbliga tutti i datori di Lavoro ad effettuare la valutazione, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Infatti, come dice l’accordo europeo sullo stress sul lavoro, datato 08.10.2004:

“Lo stress può riguardare ogni luogo ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività, dalla tipologia del contratto o dal rapporto di lavoro. La valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le aziende , seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento”.

Il Datore di Lavoro “è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”:

-          Evitando i rischi;

-          Combattendo i rischi alla fonte;

-          Adeguando il lavoro all’uomo e non viceversa;

-          Programmando la prevenzione.

Il Datore di Lavoro è chiamato non solo all’analisi, ma anche alla realizzazione degli interventi individuati e ritenuti adeguati per realizzare forme di eliminazione o riduzione dei rischi, o anche prevenzione e miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Che cos’è lo stress?

Lo stress è dovuto alla disarmonia fra sé stessi ed il proprio lavoro, a conflitti fra il ruolo svolto al lavoro ed al di fuori di esso e da un grado insufficiente di controllo sul proprio lavoro e sulla propria vita. Si manifesta quando si percepisce uno squilibrio tra le richieste ricevute e le risorse a disposizione per far fronte a tali richieste. Non è una malattia, ma una esposizione prolungata può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute mentale e fisica. Quando invece ci si sente padroni della situazione, lo stress diventa il sale della vita, il lavoro può conferire all’esistenza uno scopo ed un significato. Per analizzare lo stress legato all’attività lavorativa, le sue cause e conseguenze, occorre analizzare il contenuto del lavoro, le condizioni di lavoro, le condizioni di impiego, le relazioni sociali, la salute, il benessere e la produttività

Quali sono i suoi effetti?

Lo stress legato all’attività lavorativa, quando eccessivo, può alterare il modo in cui una persona si sente e si comporta all’interno dei processi organizzativi.

Gli effetti negativi dello stress si ripercuotono sia sull’individuo che sull’azienda.

A livello aziendale:

aumento dell’assenteismo, frequente turnover del personale, problemi disciplinari, comunicazioni aggressive, infortuni, errori, aumento dei costi di indennizzo e delle spese mediche, perdita del prestigio e dell’immagine aziendale, riduzione della produttività;

A livello individuale:

• risposte emotive: ansia, tristezza, irritabilità, suscettibilità, insonnia, preoccupazione per il proprio stato di salute, alienazione, spossatezza, problemi relazionali;

• risposte cognitive: difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, scarsa propensione all’apprendimento, ridotta capacità decisionale e di problem- solving;

• risposte comportamentali: tabagismo, alcolismo, dipendenza da farmaci, consumo di droghe e stupefacenti, insoddisfazione, alterata percezione del pericolo;

• risposte fisiche: contratture muscolari, indebolimento del sistema immunitario, disturbi gastro-intestinali, disturbi cardiaci, ipertensione.

Quali benefici derivano da una corretta valutazione dello stress lavoro correlato?

Al fine di evitare che la valutazione dello stress lavoro-correlato si traduca, per la maggior parte delle aziende, in una generale e generica assenza di rischio, risulta necessario chiarire che:

- La valutazione deve essere finalizzata alla definizione degli interventi e non alla semplice stima parametrica del rischio, in quanto

- Gli interventi migliorativi sull’organizzazione del lavoro portano, di norma, anche ad una     riduzione dei costi e ad un miglioramento della produttività aziendale.

La valutazione del rischio stress implica due fasi:

1) valutazione oggettiva

Nella fase della valutazione oggettiva si analizzano tre tipi di indicatori: gli eventi sentinella (indice degli infortuni; numero di assenze per malattia; periodicità del turnover; eventuali lamentele formalizzate da parte dei lavoratori), il contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature presenti; ritmi di lavoro; orario e turnazione; coerenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti), il contesto del lavoro (ruolo nell’azienda, grado di autonomia decisionale, conflittualità con i colleghi e/o superiori).

Al termine della valutazione il datore di lavoro è tenuto a redigere il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), nel quale dichiarare la presenza o l’assenza di elementi di rischio. Nel caso in cui emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato non bassi, dovranno essere adottate adeguate misure correttive, come indicato nella tabella sottostante.

% LIVELLO DEL RISCHIO STRESS COMMENTO
> 50% ALTO L’analisi degli indicatori evidenzia una notevole presenza di stress. Metteremo subito in atto l’analisi della soggettività. Al termine del programma di intervento si effettuerà il monitoraggio dell’efficacia delle azioni adottate. Di seguito la ri – valutazione  del rischio ed almeno un monitoraggio annuale degli indicatori.
25 – 50% MEDIO L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che determinano la presenza di stress, per ogni condizione identificata si deve adottare un’azione di miglioramento mirata. Per ogni gruppo omogeneo di lavoratori in cui è presente il rischio stress metteremo in atto l’analisi della soggettività e provvederemo a verificare l’efficacia delle azioni adottate. Il monitoraggio degli indicatori verrà effettuato annualmente, mentre per i gruppi omogenei in cui riscontra un basso livello di stress, il monitoraggio sarà biennale.
0 – 25% BASSO Non vengono evidenziate particolari condizioni organizzative che possano determinare la presenza di forme di stress correlato al lavoro. In ogni caso sarà bene monitorare l’organizzazione ogni 2 anni, a meno che non intervengano cambiamenti radicali nell’organizzazione del lavoro, ed adottare comunque azioni di miglioramento mirate.

2) valutazione soggettiva

Se la valutazione oggettiva ha evidenziato un rischio significativo, si procede con una valutazione

più approfondita, che prevede l’analisi della situazione organizzativa attraverso strumenti come i focus group, le interviste semistrutturate o i questionari.

Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è previsto che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

E’ necessario che sia uno Psicologo iscritto all’Ordine ad effettuare questa seconda valutazione, in quanto abilitato all’utilizzo di test e strumenti metodologici atti ad indagare la soggettività del lavoratore.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.